Soccorso istruttorio e offerta tecnica
25 Gennaio 2017
Com'è noto, già prima dell'avvento del nuovo codice degli appalti la giurisprudenza aveva in via pretoria puntualizzato che «non è […] possibile attivare il soccorso istruttorio per ammettere precisazioni o integrazioni dei contenuti dell'offerta tecnica» (Cons. St., Sez. III, 1° aprile 2016, n. 1318). Del resto, com'è stato parimenti chiarito nel (pre)vigente contesto normativo, «non può [in generale] essere consentita al concorrente la possibilità di completare l'offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando» (Cons. St., Sez. V, 19 maggio 2016, n. 2106). Tali limitazioni, la cui ratio è ovviamente quella di evitare che la tutela del favor partecipationis (cui sottende l'istituto soccorso istruttorio) possa finire per travolgere il principio della par condicio tra i concorrenti, trovano oggi espressa conferma nel comma 9 dell'art. 83. Il quale espressamente dispone che non sono passibili di soccorso istruttorio le eventuali mancanze, incompletezze ed irregolarità «afferenti all'offerta tecnica ed economica». Ed è proprio tale inequivoca disposizione che ha trovato applicazione nella sentenza che si segnala. Con essa, infatti, il TAR Lazio, da un lato, chiarisce che il soccorso istruttorio «rimane […] circoscritto alle dichiarazioni su fatti, stati e qualità che compongono la documentazione amministrativa [da presentare a corredo dell'offerta]». Dall'altro, precisa poi che il soccorso istruttorio non si «estend(e) [quindi] agli elementi attinenti alle offerte». Dunque, come ben evidenziato dal TAR Lazio, è certo che la documentazione presentata in gara in cui sia contenuto l'impegno negoziale assunto dal concorrente non possa essere integrata ex post su impulso della Stazione appaltante e che, quindi, ogni omissione riscontrata nell'offerta tecnica e in quella economica conduca inesorabilmente all'esclusione del concorrente. |