Annotazione nel casellario informatico delle notizie di cui all’art. 8 commi 2, 3 e 4, d.P.R. n. 207 del 2010
23 Marzo 2016
La legittimità dei provvedimenti di competenza dell'ANAC che dispongono l'annotazione nel casellario informatico delle notizie di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, si fonda su presupposti fattuali e giuridici ben distinti rispetto a quelli su cui si fondano i provvedimenti di esclusione dalle procedure di affidamento, che le singole stazioni appaltanti adottano nei confronti del concorrente ove carente di uno o più requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, d.lgs. n. 163 del 2006.
Il termine di novanta giorni entro il quale l'ANAC è tenuta trasmettere la comunicazione di avvio procedimentale - alla luce di quanto previsto dall'art. 28, comma 6, del Regolamento Unico in materia di procedimenti sanzionatori del 26 febbraio 2014 - inizia a decorrere dal momento dell'arrivo della segnalazione della S.A. con tutti gli elementi istruttori necessari a supportare i fatti ivi dedotti.
Dalla tardività della comunicazione dell'ANAC di avvio del procedimento sanzionatorio non può discendere l'illegittimità ed annullabilità del provvedimento finale, stante la natura meramente ordinatoria del termine previsto. |