Annotazione nel casellario informatico delle notizie di cui all’art. 8 commi 2, 3 e 4, d.P.R. n. 207 del 2010

Redazione Scientifica
23 Marzo 2016

La legittimità dei provvedimenti di competenza dell'ANAC che dispongono l'annotazione nel casellario informatico delle notizie di cui...

La legittimità dei provvedimenti di competenza dell'ANAC che dispongono l'annotazione nel casellario informatico delle notizie di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, si fonda su presupposti fattuali e giuridici ben distinti rispetto a quelli su cui si fondano i provvedimenti di esclusione dalle procedure di affidamento, che le singole stazioni appaltanti adottano nei confronti del concorrente ove carente di uno o più requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, d.lgs. n. 163 del 2006.

Il termine di novanta giorni entro il quale l'ANAC è tenuta trasmettere la comunicazione di avvio procedimentale - alla luce di quanto previsto dall'art. 28, comma 6, del Regolamento Unico in materia di procedimenti sanzionatori del 26 febbraio 2014 - inizia a decorrere dal momento dell'arrivo della segnalazione della S.A. con tutti gli elementi istruttori necessari a supportare i fatti ivi dedotti.

Dalla tardività della comunicazione dell'ANAC di avvio del procedimento sanzionatorio non può discendere l'illegittimità ed annullabilità del provvedimento finale, stante la natura meramente ordinatoria del termine previsto.

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