Soccorso istruttorio nelle procedure ad evidenza pubblica

Redazione Scientifica
22 Marzo 2016

Nella procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, il c.d. soccorso istruttorio è ammesso solo in relazione alla fase...

Nella procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, il c.d. soccorso istruttorio è ammesso solo in relazione alla fase della verifica delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti per l'ammissione alla gara, ma non anche per la fase del controllo dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, il cui possesso sia stato dichiarato nel segmento procedimentale anzidetto.

Al mancato rispetto del termine perentorio di 10 giorni previsto dall'art. 48, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 – volto a consentire la produzione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa – consegue la legittima esclusione della concorrente dalla gara, l'escussione della relativa cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all'ANAC per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, d.lgs. n. 163 del 2006.

La mancata presentazione, da parte del concorrente, della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dà luogo non solo all'esclusione dalla gara, ma anche all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione all'Autorità di Vigilanza (ora ANAC).

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