Annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione e caducazione automatica degli effetti del contratto

Guglielmo Aldo Giuffrè
25 Marzo 2017

La stazione appaltante ha il potere di annullare d'ufficio (ma non di revocare) l'aggiudicazione definitiva di una gara anche a seguito della stipula del contratto, nel rispetto del termine imposto dall'art. 21-nonies. Ciò comporta, in ragione della stretta consequenzialità tra l'aggiudicazione della gara e la stipula del contratto, la caducazione automatica degli effetti negoziali di quest'ultimo, anche in ragione della espressa applicabilità dell'art. 21-nonies anche ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici.

La sentenza, richiamando i principi espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 20 giugno 2014 n. 14, ha confermato quanto statuito dal giudice di primo grado in merito alla legittimità del modus operandi di una stazione appaltante, che, dopo aver sottoscritto un accordo contrattuale con una delle imprese che avevano risposto al proprio avviso per manifestazione di interesse, aveva, dapprima, revocato le proprie precedenti deliberazioni e dichiarato di recedere dall'accordo in ragione della mancata adozione del necessario regolamento regionale (di organizzazione e funzionamento delle strutture per la prevenzione e per la cura dei disturbi del comportamento alimentare), e poi, a seguito della proposizione di ricorso giurisdizionale da parte dell'impresa e della sospensione cautelare del provvedimento di revoca ad opera del TAR, ha attivato una completa revisione del provvedimento procedendo all'annullamento d'ufficio della convenzione e di tutti gli atti prodromici alla stessa, che ha comportato la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto per la stretta consequenzialità funzionale tra l'aggiudicazione della gara e la stipulazione di quest'ultimo.

Il Collegio ha precisato che un simile potere di annullamento in autotutela, nel preminente interesse pubblico al ripristino della legalità dell'azione amministrativa anzitutto da parte della stessa Amministrazione procedente, deve riconoscersi a quest'ultima anche dopo l'aggiudicazione della gara e la stipula del contratto, con conseguente inefficacia di quest'ultimo, anche alla stregua del nuovo disposto del comma 1 dell'art. 21-nonies, che riferisce espressamente il termine ragionevole “comunque non superiore a 18 mesi” anche a provvedimenti “di attribuzione di vantaggi economici”, tra i quali rientra l'affidamento di una pubblica commessa.

Il Collegio ha inoltre ritenuto che correttamente il dies a quo per computare il termine di 18 mesi era stato fatto decorrere dall'effettivo affidamento del servizio e non dall'emanazione degli atti prodromici della procedura e che il tempo trascorso tra la delibera di affidamento e l'annullamento, pari a 17 mesi e 6 giorni, doveva ritenersi ragionevole, considerato che l'erogazione del servizio non era ancora iniziata e che comunque lo stesso affidamento era già stato revocato appena cinque mesi dopo la sottoscrizione dell'accordo, per cui non poteva ritenersi consolidato alcun affidamento del privato.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.