Il principio di parità di trattamento degli offerenti durante la procedura negoziata di aggiudicazione di un appalto pubblico
25 Maggio 2016
Il principio di parità di trattamento degli operatori economici, di cui all'art. 10 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, in combinato disposto con l'articolo 51 della medesima, deve essere interpretato nel senso che un ente aggiudicatore non viola tale principio se autorizza uno dei due operatori economici che facevano parte di un raggruppamento di imprese invitato, a subentrare a tale raggruppamento in seguito allo scioglimento del medesimo e a partecipare, in nome proprio, a una procedura negoziata di aggiudicazione di un appalto pubblico, purché sia dimostrato, da un lato, che tale operatore economico soddisfa da solo i requisiti definiti dall'ente di cui trattasi e, dall'altro, che la continuazione della sua partecipazione a tale procedura non comporta un deterioramento della situazione degli altri offerenti sotto il profilo della concorrenza. |