Immutabilità dell’offerta e sindacato sulla valutazione di (non) anomalia
25 Maggio 2016
Il TAR ha ribadito che la valutazione in ordine alla congruità dell'offerta, quale atto di esercizio di discrezionalità tecnica, è sindacabile dal g.a. in caso di macroscopica illogicità, irragionevolezza, inadeguatezza dell'istruttoria o travisamento del dato fattuale. Il Collegio ravvisa un macroscopico travisamento fattuale e istruttorio nell'operato della stazione appaltante che ha ritenuto congrua un'offerta nonostante quest'ultima fosse, da un lato, basata sul vantaggio economico consentito dall'inquadramento professionale dei dipendenti ottenuto in forza di un contratto collettivo da tempo scaduto e, dall'altro, modificata, sotto il profilo tecnico, in sede di chiarimenti resi nell'ambito della procedura di valutazione dell'anomalia. Il TAR ha sottolineato, infatti, che il contratto collettivo scaduto non consente la maggiore competitività economica prefigurata dal concorrente, poiché l'inquadramento professionale dei dipendenti deve essere ricondotto ai CCNL vigenti al momento della gara. Al contempo, il Collegio ha evidenziato che non è consentita una «modifica postuma della struttura e dell'equilibrio economico dell'offerta», pena la violazione del principio di par condicio tra i concorrenti (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. III, 10 marzo 2016, n. 962). |