Irrilevanza, ai fini dell’esclusione dalla gara per false dichiarazioni, dell’elemento soggettivo del dichiarante
25 Maggio 2017
L'esclusione da una gara d'appalto consegue ad ogni dichiarazione non veritiera resa dall'operatore economico, a prescindere dal dolo o dalla colpa grave di questi, non residuando margini di discrezionalità in capo alla Stazione Appaltante. La legittimità dell'esclusione si ricava, infatti, da una lettura comparata dell'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 con l'art. 75 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa (d.P.R. n. 445 del 2000), secondo cui «il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera». |