Dimidiazione dei termini processuali

Redazione Scientifica
25 Maggio 2017

La regola processuale che vuole la dimidazione dei termini processuali e...

La regola processuale che vuole la dimidazione dei termini processuali e la riduzione a 30 giorni del termine per proporre ricorso si applica anche ai provvedimenti di esclusione e non solo ai provvedimenti di aggiudicazione. Sono infatti soggetti al c.d. rito appalti, ovvero al giudizio ordinario di legittimità che si svolge davanti al giudice amministrativo, e che ha ad oggetto la complessiva attività della pubblica amministrazione finalizzata alla conclusione di contratti, gli «atti delle procedure di affidamento» relative «a pubblici lavori, servizi o forniture» (comma 1 dell'art. 120 c.p.a., sopra citato). In termini analoghi si esprime il parimenti sopra citato art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a., attraverso l'impiego dell'espressione «procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture». Entrambe le formule normative hanno carattere generale. Esse sono in altri termini riferite a tutti gli atti che si collocano nella fase c.d. pubblicistica di selezione del contraente privato e che precedono la stipula del contratto. Quindi, sulla base di un'interpretazione letterale delle norme in esame, ai sensi dell'art. 12, comma 1, delle preleggi, il riferimento non può che comprendere anche gli atti di esclusione di concorrenti adottati dalla stazione appaltante nell'ambito della procedura di gara. In conseguenza di ciò, anche a questi atti si applica il comma 5 dell'art. 120 c.p.a., che assoggetta al termine di «trenta giorni» il ricorso in sede giurisdizionale contro gli atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.