Sull’esatto perimetro applicativo dell’art. 122 c.p.a., anche alla luce di Cass. civ., S.U., n. 7295 del 2017

Redazione Scientifica
25 Maggio 2017

L'art. 122 c.p.a. configura la dichiarazione di inefficacia del contratto come conseguenza...

L'art. 122 c.p.a. configura la dichiarazione di inefficacia del contratto come conseguenza dell'esercizio di un potere officioso riconosciuto al giudice che pronunci l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva.

In questo caso, infatti, il giudice è chiamato anche a valutare, sulla base dei parametri specificati nella norma, se privare o meno di effetti il contratto stipulato.

Soltanto ai fini dell'eventuale subentro nel rapporto, è richiesta una specifica domanda di parte, come si ricava, oltre che dall'articolo in parola, anche dal successivo art. 124 c.p.a.

La tesi, poi, secondo cui, ai sensi del citato art. 122, la dichiarazione di inefficacia del contratto potrebbe essere pronunciata soltanto nelle ipotesi in cui l'annullamento non comporti il travolgimento di tutta la gara, è stata efficacemente smentita da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Sez. un., 22 marzo 2017, n. 7295).

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