Comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale: differenze a seconda che le prestazioni siano rese in favore di Amministrazioni Pubbliche o di committenti privati
25 Luglio 2016
L'art. 42, d.lgs. n. 163 del 2006, per un verso, ritiene sufficiente anche la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale dei concorrenti mediante la presentazione di un elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi, e, per altro verso, prevede certificazioni e visti solo ove trattasi di servizi e forniture prestati a favore di Amministrazioni o enti pubblici, mentre, laddove trattasi di servizi e forniture prestati a privati, la stessa disposizione rimanda la verifica dell'effettività della prestazione alla dichiarazione di questi ultimi o anche dello stesso concorrente.
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