Illegittimità della nomina di commissari esterni nell’ipotesi di mera indisponibilità di funzionari dell’amministrazione a far parte della commissione di gara

Claudio Fanasca
25 Luglio 2016

È illegittima la nomina di commissari esterni effettuata in ragione della mera indisponibilità dei funzionari della stazione appaltante a far parte della commissione di gara, laddove non siano fornite ulteriori indicazioni o specificazioni utili a palesare l'impossibilità oggettiva del personale tecnico interno ad assumere l'incarico di commissario.

L'art. 84, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006 prevede inequivocabilmente l'obbligo di selezionare i componenti della commissione giudicatrice diversi dal presidente tra i funzionari della stazione appaltante, salva la possibilità di nominare commissari esterni esclusivamente in presenza di particolari condizioni espressamente disciplinate (quali l'accertata carenza in organico di adeguate professionalità); tale norma risulta connotata da una valenza non solo formale, ma anche sostanziale, in quanto esprime la precisa volontà del legislatore di vincolare le amministrazioni al pieno rispetto di quanto in essa previsto per la salvaguardia, tra l'altro, dell'interesse pubblico alla corretta gestione della procedura competitiva (in termini, cfr. Cons. St., Sez. III, 12 dicembre 2014, n. 6114; TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 16 dicembre 2015, n. 1727).

Su tali presupposti, il TAR Lazio ha affermato l'illegittimità della condotta dell'amministrazione che ha proceduto alla composizione della commissione di gara attingendo all'esterno due commissari su tre, senza previamente e adeguatamente verificare la presenza di figure professionali adatte allo scopo all'interno della stessa p.a., astenendosi peraltro dal fornire una qualsiasi motivazione a supporto della decisione in tal modo assunta.

In particolare, il Collegio ha rilevato come l'eventuale esito negativo di verifiche effettuate in ordine alla mera disponibilità dei funzionari della stazione appaltante a ricoprire l'incarico di commissario di gara non vale di per sé ad integrare l'ipotesi, di cui al menzionato art. 84, comma 4, di carenza di adeguate professionalità interne in ragione della quale è possibile nominare commissari esterni, ma anzi comprova la sussistenza di soggetti che potrebbero assumere un tale incarico (sul punto, si veda anche Cons. St., Sez. V, 13 giugno 2016, n. 2522). Di conseguenza, è illegittimo l'atto di nomina della commissione di gara, composta da membri esterni, recante il riferimento al mero accertamento della indisponibilità del personale tecnico direttivo interno alla stazione appaltante, senza ulteriori indicazioni o specificazioni utili a palesare in qualche modo l'impossibilità oggettiva dello stesso personale tecnico a essere parte della commissione di gara, in adempimento, tra l'altro, a una funzione strettamente inerente all'ufficio ricoperto.

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