Affitto di azienda pubblica, concessione di beni pubblici e giurisdizione esclusiva

Redazione Scientifica
25 Luglio 2016

Ribadisce che la concessione di beni pubblici suscettibili di sfruttamento economico da parte dei privati debba avvenire previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica.

Afferma che l'affitto di azienda pubblica (nella specie trattavasi dell'affitto del complesso turistico, alberghiero, termale e sportivo di proprietà della Terme di Agnano s.p.a., società a capitale pubblico, con socio unico il Comune di Napoli) abbia natura di concessione di beni pubblici, onde le controversie concernenti la sua messa a gara rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, lett. b), c.p.a., indipendentemente dalla qualificazione della stazione appaltante in termini di organismo di diritto pubblico.

Ribadisce che la concessione di beni pubblici suscettibili di sfruttamento economico da parte dei privati debba avvenire previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica.

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