Sulla rimodulazione dei costi dell’offerta nel procedimento di verifica dell’anomalia

Enrico Zampetti
25 Luglio 2017

La fase di verifica dell'anomalia mira ad accertare che l'offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto. Nel procedimento di verifica dell'anomalia è preclusa l'introduzione di prezzi diversi, ma deve ritenersi possibile rimodulare al rialzo e/o al ribasso determinate voci di prezzo, a condizione che residui un margine di utile tale da non pregiudicare il regolare svolgimento dei lavori e il sostanziale equilibrio dell'offerta.

La sentenza in commento è chiamata a pronunciarsi sull'operato della Commissione giudicatrice in sede di subprocedimento di verifica dell'anomalia, a fronte della contestazione per cui, nel corso del suddetto subprocedimento, l'offerta dell'aggiudicataria sarebbe stata strutturalmente modificata.

La pronuncia ribadisce preliminarmente alcuni importanti principi che caratterizzano il subprocedimento di verifica dell'anomalia. Più esattamente, rileva che la fase di verifica dell'anomalia non mira ad individuare specifiche e singole inesattezze nella formulazione dell'offerta, bensì ad «accertare in concreto che l'offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto» (Cons. St., Sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990); evidenzia che, nel corso del procedimento di verifica, è preclusa l'introduzione di prezzi diversi pur essendo possibile che, a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse e dunque inattendibili, «l'impresa dimostri che altre voci di prezzo, per converso, sono state inizialmente sopravvalutate e che, in relazione alle stesse, essa è in grado di conseguire un concreto, effettivo, documentato e credibile risparmio che compensa il maggior costo di altre voci»(Cons. St., Sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3146); sottolinea che sono inattendibili le offerte prive di un margine di utile, ma che non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve reputarsi anomala, poiché «anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo».

Sulla base di questi principi la sentenza conclude che nel caso di specie non vi sarebbe stata nessuna modifica dell'offerta iniziale, poiché l'impresa aggiudicataria avrebbe soltanto riconosciuto di avere sottostimato alcuni costi necessari per realizzare le relative prestazioni evidenziando al contempo l'esistenza di sovrastime tali da garantire le dovute e necessarie compensazioni. La stazione appaltante avrebbe pertanto correttamente giudicato non incongrua l'offerta, constatando che l'utile previsto sarebbe stato comunque in grado di coprire il maggior costo complessivo assicurando il regolare svolgimento dei lavori e il sostanziale equilibrio economico dell'offerta.

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