Ancora sul soccorso istruttorio dopo il provvedimento di aggiudicazione

Enrico Zampetti
25 Luglio 2017

Il soccorso istruttorio può essere attivato dalla stazione appaltante anche successivamente al provvedimento di aggiudicazione nei casi in cui sia riferito ai requisiti di ammissione e non ai requisiti di capacità tecnica e/o economica.L'incertezza interpretativa sull'esatta portata dell'onere dichiarativo gravante sui procuratori delle imprese concorrenti giustifica l'esperibilità del soccorso istruttorio in applicazione dei principio del favor partecipationis.

La sentenza puntualizza alcuni principi in materia di soccorso istruttorio che, sebbene riferiti ad una vicenda disciplinata dalla pregressa disciplina (d.lgs. n. 163 del 2006), sono pacificamente rilevanti e applicabili anche nell'attuale contesto normativo (d.lgs. n. 50 del 2016).

Più precisamente, la pronuncia ammette l'esercizio del potere di soccorso istruttorio anche successivamente all'aggiudicazione definitiva, sul rilievo che nel caso di specie lo stesso avrebbe ad oggetto un requisito di ammissione alla gara e non già dei requisiti di capacità tecnica e/o economica, che sarebbero invece riscontrabili nella prevista fase di controllo anteriore al provvedimento di aggiudicazione (art. 48, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006). Nell'ammettere l'esperibilità del soccorso istruttorio anche successivamente al provvedimento di aggiudicazione, la sentenza si conforma all'orientamento più recente propenso a dilatare l'ambito di operatività del soccorso istruttorio sul presupposto che si tratti di «istituto di carattere generalizzato, finalizzato, in attuazione dell'art. 97 della Costituzione, all'emanazione di un giusto provvedimento idoneo a contemperare nel miglior modo possibile tutti gli interessi, pubblici e privati in gioco» (Cons. St., Sez. V, 14 giugno 2017, n. 2891; TAR Lazio, Roma. Sez. III, 15 marzo 2017, n. 3541; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 20 luglio 2016, n. 948).

La sentenza richiama anche l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Sato n. 23 del 2013, nella parte in cui ha precisato che l'effettiva sussistenza dell'onere dichiarativo in capo ai procuratori delle imprese concorrenti andrebbe verificata caso per caso, dovendo ritenersi gravati dall'onere non già i normali procuratori ad negotia ma soltanto i procuratori speciali «muniti di poteri decisionale di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti». Poiché la questione sarebbe pertanto caratterizzata da un'oggettiva incertezza interpretativa, il ricorso al soccorso istruttorio dovrebbe ritenersi comunque pacificamente ammissibile in applicazione del principio del favor partecipationis.

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