Sul rapporto tra il d.lgs. n. 163 del 2006 e la O.M. 5 agosto 1998

Redazione Scientifica
24 Agosto 2016

L'art. 14, comma 11, d.l. n. 6 del 1998, convertito con modificazioni dalla l. n. 61 del 1998 e la O.M. 5 agosto 1998...

L'art. 14, comma 11, d.l. n. 6 del 1998, convertito con modificazioni dalla l. n. 61 del 1998 e la O.M. 5 agosto 1998 [recante “Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria. (Ordinanza n. 2823)”] sono antecedenti all'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, il cui articolo 86, comma 1, fissa nel 10% la misura del c.d. taglio della ali: anche a voler sostenere in teoria la natura speciale e quindi naturalmente prevalente delle disposizioni dell'O.M. 5 agosto 1998 (il cui art. 1, comma 1, dispone che «Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni e integrazioni, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'art. 30 della direttiva 93/197/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media…»”), osta a tale interpretazione la disposizione di salvaguardia contenuta nell'art. 255 d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui «Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute».

L'ampiezza e la specificità di tale disposizione induce ragionevolmente a ritenere che il legislatore abbia inteso, nell'ottica del conseguimento del principio di certezza del diritto in una materia così delicata e rilevante per gli interessi in gioco quale quella degli appalti pubblici, stabilire come normativa applicabile esclusivamente quella contenuta nel codice dei contratti pubblici, consentendone la deroga solo per effetto di disposizioni espresse puntuali.

A ciò consegue che per ammettere nel caso di specie l'applicazione delle disposizioni derogatorie contenute nell'art. 1, comma 2, dell'O.M. 5 agosto 1998 sarebbe stata necessaria, dopo l'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 163 del 2006, l'emanazione di un'altra specifica ordinanza che ne sancisse espressamente l'applicabilità in deroga al ricordato art. 255.

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