Sui limiti all’accesso agli atti di gara da parte delle imprese concorrenti

Maria Stella Bonomi
25 Ottobre 2016

Il parziale diniego di ostensione dei documenti da parte della stazione appaltante è giustificato dalla presenza di informazioni costituenti segreti tecnici e commerciali, conformemente alle dichiarazioni già rese nella gara dalle società controinteressate, stante, altresì, la genericità della istanza di accesso presentata dalla ricorrente.

Nella fattispecie in esame, la società ricorrente – quarta classificata – censura, tra l'altro, il parziale diniego di accesso alla documentazione tecnica delle società controinteressate, eccependo la violazione dell'art. 13, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006. La suddetta disposizione, infatti, consentirebbe, in astratto, il c.d. accesso difensivo anche in presenza di informazioni comprovanti segreti tecnici e commerciali, a patto che il soggetto interessato all'accesso dimostri specificamente il proprio interesse a quelle parti dell'offerta tecnica secretata e in che modo la loro secretazione possa produrgli un danno.

Il TAR, facendo applicazione dei principi di cui agli art. 13, comma 5, lett. a) e comma 6 del previgente Codice Appalti, afferma che il parziale diniego di accesso alla documentazione tecnica delle controinteressate opposto dalla stazione appaltante è pienamente legittimo.

Una delle società controinteressate, infatti, in sede di presentazione dell'offerta, aveva espressamente dichiarato di non autorizzare, successivamente all'aggiudicazione, l'eventuale accesso ad alcune parti – debitamente indicate in un elenco allegato – dell'offerta tecnica. Ciò, in particolare, al fine di tutelare la politica aziendale nella conduzione del servizio e il know-how aziendale, oltre che le strategie gestionali, le strategie manutentive e le soluzioni strategiche.

Il parziale diniego di accesso deve, dunque, ritenersi legittimo, in quanto limitato alle sole predette parti secretate.

Il Collegio precisa poi che la domanda di ostensione della società ricorrente è alquanto generica e non permette, dunque, l'applicazione del sopra citato disposto di cui al comma 6 dell'art 13. La stessa ricorrente, inoltre, aveva essa stessa chiesto di non autorizzare l'accesso a parti della propria offerta tecnica per ragioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle opposte dalla società controinteressata