La dichiarazione di subappalto eccessivamente generica è tamquam non esset

Maria Stella Bonomi
25 Ottobre 2016

La dichiarazione, assolutamente generica, di subappaltare “parte dell'installazione di apparecchiature/lavori” oggetto della procedura, contrasta con l'art. 118, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 e non può essere superata mediante soccorso istruttorio.

Il TAR chiarisce che, laddove una impresa voglia subappaltare tutti i lavori oggetto di gara, mantenendo il mero obbligo di eseguire la fornitura, non può limitarsi ad indicare nella dichiarazione di subappalto che si riserva di subappaltare “parte dell'installazione di apparecchiature/lavori” oggetto della procedura.

Tale dichiarazione risulta, invero, eccessivamente generica, non consentendo la possibilità di determinare specificamente quale “parte” dell'appalto si intenda subappaltare. Ciò si pone, dunque, in contrasto con la disposizione di cui all'art. 118, comma 2 del Codice del 2006, che richiede, invece, ai concorrenti di indicare all'atto delle offerta i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare.

Ne deriva che l'offerta di tale impresa deve essere esclusa.

Il Collegio, inoltre, afferma che le conseguenze delle predette genericità non possono essere superate mediante il ricorso al soccorso istruttorio. Il soccorso istruttorio, infatti, permetterebbe una inaccettabile modifica della dichiarazione di subappalto e non già un completamento o integrazione della stessa, comportando un grave vulnus alla par condicio contrahentium.

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