Un interessante arresto sul thema dell’immodificabilità dei raggruppamenti, anche alla luce dell’art. 106 del nuovo c.c.p.

Redazione Scientifica
24 Novembre 2016

Il principio di immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti...

Il principio di immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti, lungi dall'essere il portato precettivo di un divieto assoluto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 37, comma 9 e commi 18 e 19 del Codice del 2006, persegue piuttosto lo scopo di consentire alla P.A. appaltante di verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli in grado di impedire le suddette verifiche preliminari (cfr., Cons. St., 13 maggio 2009, n. 2964) ovvero che ovvero che le verifiche effettuate vengano vanificate (cfr., Cons. St., 2 agosto 2006, n. 5081, nonché Cons. St., 23 luglio 2007, n. 4101).

In aggiunta, sul piano sistematico, non va passato sotto silenzio che l'art. 106 d.lgs. n. 50 del 2016, recependo l'art. 72 della direttiva 2014/24/UE e l'art. 89 della direttiva 2014/25/UE, prevede al comma 1, lett. d), n. 2, la possibilità di modifica del contratto in corso qualora all'aggiudicatario iniziale succeda «per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni scissioni acquisizione o insolvenza , un altro operatore che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto». Nel segno della maggiore flessibilità della regolamentazione della continuità aziendale si è inteso agevolare la continuazione dell'esecuzione del contratti pubblici già stipulati.

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