Impugnazione degli atti della nuova commissione, interesse al ricorso e principio di segretezza

Redazione Scientifica
25 Novembre 2016

È rituale e tempestivo il ricorso proposto avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva adottato da una nuova commissione di gara...

È rituale e tempestivo il ricorso proposto avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva adottato da una nuova commissione di gara ricostituita a seguito di annullamento in autotutela della nomina della prima commissione, in quanto la lesione concreta nella sfera giuridica del ricorrente, che impone la proposizione del gravame nel termine di decadenza, si realizza solo in quel dato momento.

Secondo un costante insegnamento giurisprudenziale la decorrenza del termine per il ricorso richiede l'idoneità dell'atto in questione a produrre una lesione concreta della sfera giuridica del potenziale ricorrente e, quindi, l'attualità dell'interesse a impugnarlo per ottenerne la rimozione.

L'adozione del provvedimento di annullamento d'ufficio della nomina della Commissione di gara non comporta, di per sé, la consumazione di alcuna effettiva lesione dell'interesse del concorrente, che resta del tutto impregiudicato, per effetto della disposta rinnovazione delle operazioni di valutazione delle offerte, posto che l'interesse a ricorrere sorge definitivamente solo a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto ad altra impresa da parte del nuovo seggio.

Se è vero in via generale, che l'annullamento di un atto inserito in una sequenza procedimentale comporta la rinnovazione dei soli atti successivi ad esso, e non comporta la caducazione di quelli anteriori, è anche vero che tale regola dev'esser armonizzata e coordinata, nelle procedure di aggiudicazione di un appalto, con il principio che impone la segretezza delle offerte (a tutela dell'imparzialità delle operazioni di gara e della par condicio dei concorrenti).

Tale regola implica che – nei casi in cui la procedura di gara sia caratterizzata da una netta separazione tra la fase della valutazione dell'offerta tecnica e quella dell'offerta economica – le offerte economiche devono restare segrete fino alla conclusione della fase relativa alla valutazione di quelle tecniche a presidio della genuinità, della trasparenza e della correttezza delle operazioni valutative che resterebbero irrimediabilmente compromesse e inquinate da un'anticipata conoscenza del contenuto delle offerte economiche.

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