Arbitrato: incostituzionale l’art. 241 comma 5 del d.lgs. 163/2006 in materia di nomina del Presidente del collegio arbitrale

25 Novembre 2016

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità, per eccesso di delega, dell'art. 241, comma 5, del Codice dei contratti pubblici del 2006 nella parte in cui stabilisce che il presidente del collegio arbitrale è scelto "comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico" e che "la nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo ai sensi dell'articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile".

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, dell'art. 241 comma 5 del d.lgs. 163 del 2006 nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 53 del 2010 che fissa i requisiti per la nomina a Presidente del collegio arbitrale (scelto tra coloro che “nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico”) e ne prescrive il rispetto a pena di “nullità del lodo ai sensi dell'articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile”.

La sentenza evidenzia che la suddetta disposizione, introdotta nel codice dei contratti del 2006 in attuazione dell'art. 44, comma 3, lett. m), della l. n. 88 del 2009, (“Legge comunitaria” del 2008), conferiva al Governo il potere di emanare unicamente disposizioni “razionalizzatrici dell'arbitrato” senza autorizzarlo né a disciplinare innovativamente la composizione dei collegi arbitrali inserendo requisiti speciali per la nomina del Presidente del collegio arbitrale, non contemplate dal codice di rito, né stabilendo ulteriori ipotesi di nullità del lodo rispetto a quelle contemplate dal codice di procedura civile (829 primo comma n. 3 c.p.c.).

Sotto quest'ultimo profilo, infatti, a differenza di quanto stabilito dal citato art. 241, nel codice di procedura civile le “situazioni di incompatibilità” integrano unicamente una “causa di ricusazione” che, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, (sentenza del 13 ottobre 2015, n. 20558), sono “irrilevanti ai fini della validità del lodo”, a meno che non si traducano in una “incapacità assoluta all'esercizio della funzione arbitrale e, in genere, della funzione giudiziaria”.

Dopo aver dichiarato l'eccesso di delega rispetto al suddetto criterio posto dall'art. 44, la Corte esclude peraltro che una base giuridica per la disciplina possa “desumersi” dalla direttiva n. 2007/66/CE (a cui la stessa legge comunitaria dava attuazione), giacché nella stessa “mancano prescrizioni che esigessero una normativa di attuazione relativamente alla disciplina dell'arbitrato dettata dal d.lgs. n. 163 del 2006".

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