Interpretazione della clausola sociale

Redazione Scientifica
26 Gennaio 2017

Nelle gare pubbliche, la c.d. clausola sociale...

Nelle gare pubbliche, la c.d. clausola sociale, che impone all'imprenditore subentrante nell'aggiudicazione dell'appalto di assumere prioritariamente il personale che agiva alle dipendenze dell'imprenditore uscente, deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando, altrimenti, la clausola in questione lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto; tale clausola, pertanto, deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuire ad essa un effetto automaticamente e rigidamente escludente. La cd. clausola sociale non può imporre all'impresa subentrante in una gara pubblica di prescegliere un determinato contratto collettivo, potendo essa scegliere invece un contratto collettivo diverso, applicabile all'oggetto dell'appalto e che salvaguarda i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo.

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