Nella verifica di congruità si deve considerare l’importo complessivo dell’offerta

26 Gennaio 2017

Il parametro di riferimento nel procedimento di verifica di anomalia ex artt. 87 e 88 d.lgs. n. 163 del 2006 è l'affidabilità complessiva dell'offerta e non l'eventuale inesattezza di una singola posta o voce economica.

La decisione merita segnalazione per aver ribadito che il procedimento di verifica di anomalia delle offerte – per come disciplinato dagli artt. 87 e 88 d.lgs. n. 163 del 2006 e nella lettura offertane dalla giurisprudenza del giudice amministrativo (così Cons. St., Sez. V, 5 settembre 2014, n. 4615; Id., 17 luglio 2014, n. 3800) – ha come parametro di riferimento non l'eventuale inesattezza di una singola posta o voce economica, bensì l'affidabilità e l'attendibilità complessiva dell'offerta scrutinata in diretta relazione con la corretta esecuzione del contratto.

Al contrario, come rilevato dal Consiglio di Stato, il Giudice di primo grado nel caso di specie – discostandosi dall'orientamento prevalente in giurisprudenza – aveva censurato l'operato della stazione appaltante, di fatto sostituendosi a quest'ultima, scomponendo gli addendi economici dell'offerta presentata dall'aggiudicataria ed incentrando lo scrutinio su una sola voce economica (il costo orario del personale), ed aveva, quindi, formulato un giudizio di anomalia fondato sulla parcellizzazione dell'offerta, anziché sull'importo complessivo della stessa, da considerarsi, invece, il reale oggetto della verifica di congruità (come affermato anche da Cons. St., Sez. III, 27 marzo 2014, n. 1487).

L'erroneità del criterio utilizzato dal TAR sarebbe, peraltro, ulteriormente dimostrata – guardando alla fattispecie oggetto di giudizio – dalla circostanza che, procedendo ad un esame delle offerte attraverso la scissione analitica delle singole componenti delle stesse, proprio la posta oggetto delle specifiche valutazioni del TAR – il costo orario del personale – risulterebbe sensibilmente più bassa nell'offerta formulata dall'impresa ricorrente rispetto a quella indicata dall'aggiudicataria nella propria offerta; da ciò la conclusiva considerazione del Consiglio di Stato nel senso che l'originaria ricorrente non avrebbe avuto interesse a dedurre tale specifica censura, in quanto, qualora accolta dal TAR – come di fatto avvenuto –, ne sarebbe stata inficiata anche la sua stessa offerta.

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