Assenza di contrasto dell’art. 83 del C.A.D. con la Direttiva n. 2004/18/CE e con i principi di concorrenzialità e della par condicio. Caratteri della fase dell’interpello

Redazione Scientifica
26 Aprile 2016

L'art. 83 del C.A.D. non contrasta con la Direttiva n. 2004/18/CE...

L'art. 83 del C.A.D. non contrasta con la Direttiva n. 2004/18/CE, atteso che con l'interpello competitivo non si introduce una procedura negoziata al di fuori dei casi tassativi in cui essa è consentita dalla medesima Direttiva e dal Codice dei contratti pubblici (artt. 56 e 57), mancando in radice la negoziazione tra concorrente e Amministrazione aggiudicatrice. Invero, a seguito di aggiudicazione al miglior offerente dei servizi che compongono il sistema SPC, il fornitore che, sulla base della sua collocazione in graduatoria, è destinatario dell'interpello della Consip S.p.A., non è legittimato a negoziare alcunché, ma si trova in una condizione analoga a quella del destinatario di una proposta irrevocabile a termine (i cui contenuti sono già integralmente determinati per relationem attraverso il richiamo integrale ai prezzi offerti dall'aggiudicatario).

L'art. 83, comma 2, del C.A.D. consente una procedura selettiva bifasica, con interpello successivo all'aggiudicazione, finalizzato all'eventuale assegnazione di ulteriori “parti” del complessivo accordo quadro, essendo ciò implicito nella previsione della necessaria “presenza di più fornitori qualificati” da coordinare con il precetto, contenuto nello stesso comma 2, che tutti rispettino le stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente. La norma, pur non essendo inquadrabile in un preciso istituto del Diritto Europeo dei contratti, non si pone in contrasto né con specifiche disposizioni di derivazione europea in materia di affidamenti pubblici né con i principi della concorrenzialità e della par condicio.

L'interpello non appartiene alla fase propriamente competitiva ma ne costituisce un'appendice, basata su un “meccanismo” alquanto semplice, consistente nell'invio da parte della S.A. della richiesta di adesione che l'impresa destinataria decide di accettare oppure rifiutare. In detta fase, non è richiesta alcuna attività valutativa della S.A., chiamata semplicemente a prendere atto della volontà delle singole concorrenti né tantomeno sono richieste la convocazione della Commissione di gara e la seduta pubblica, trattandosi di operazione amministrativa che presuppone esaurita la fase comparativo-selettiva e che spetta al Responsabile del procedimento.

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