Diniego di iscrizione alla cd. “white list”: motivazione anche in presenza di rapporti di parentela

Redazione Scientifica
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20 Aprile 2016

In caso di acquisizione di ramo di azienda facente capo ad impresa già colpita da interdittiva antimafia...

In caso di acquisizione di ramo di azienda facente capo ad impresa già colpita da interdittiva antimafia, è illegittimo il diniego di iscrizione della cessionaria alla c.d. “white list” di cui all'art. 1, comma 52, l. n. 190 del 2012, come modificato dall'art. 29 d.l. n. 90 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014), prevista ai fini della stipula di contratti per le attività economiche ritenute maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiose, qualora non siano esplicitati elementi induttivi che consentano di ravvisare in capo a quest'ultima effettivi profili di continuità gestionale della cedente, degli esponenti aziendali e del personale in organico di quest'ultima.

Il mero rapporto di parentela o coniugio con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata di per sé non basta a dare conto del tentativo di infiltrazione (non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell'impresa), dovendo l'informativa antimafia indicare anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l'Autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l'impresa esercitata da loro congiunti.