Presupposti dell’escussione della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93, d.lg. n. 50 del 2016

Redazione Scientifica
24 Aprile 2017

L'art. 75 del previgente Codice degli Appalti n. 163 del 2006 e, ora, l'art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016...

L'art. 75 del previgente Codice degli Appalti n. 163 del 2006 e, ora, l'art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016, hanno lo scopo di attribuire alla Stazione Appaltante una "tutela rafforzata", consistente nel potere di disporre l'escussione dell'importo previsto, per il caso in cui l'aggiudicatario non intenda stipulare il contratto; ciò che realizza, in sostanza, la risarcibilità del danno prodotto dal partecipante che rifiuti senza motivo di stipulare il contratto, salva eventuale azione per la differenza. Di talché il presupposto dell'escussione della cauzione provvisoria non può ormai che essere individuato in un rifiuto immotivato ovvero colpevole del partecipante di addivenire alla conclusione del contratto (tale presupposto non è stato ravvisato nella fattispecie, atteso che la mancata stipula del contratto della contraente è da ricondursi a un mero errore materiale commesso dalla società nella formulazione dell'offerta).

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