Sul principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica: inserimento, nel corpo dell’offerta tecnica, di singoli elementi economici

Redazione Scientifica
24 Aprile 2017

La sentenza richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato per cui, se in principio, ad evitare possibili condizionamenti...

La sentenza richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato per cui, se in principio, ad evitare possibili condizionamenti nella valutazione dei progetti tecnici e dunque a preservare la genuinità dei due tratti del giudizio, i due tipi di offerta non vanno commisti, resta tuttavia compatibile – alla luce dei principi generali di ragionevolezza e proporzionalità – con la regola di separatezza e segretezza dell'offerta economica (da sempre esaminare per prima e sempre nella segretezza dell'offerta economica) l'allegazione all'offerta tecnica di un computo metrico estimativo recante l'indicazione dei prezzi unitari concernenti le proposte migliorative, alla condizione che non siano indicati i prezzi già scontati, il che solo costituirebbe una violazione del principio di segretezza dell'offerta economica (ex multis, Cons. St., Sez V, 2 agosto 2010, n. 5109; Cons. St., Sez V, 9 giugno 2009, n. 3575).

Dirimente è ad es. che la concorrente non abbia indicato alcun ribasso percentuale (Cons. St., Sez V, 13 febbraio 2013, n. 901).

Richiama la giurisprudenza che ha precisato quanto segue:

a) la valutazione delle offerte tecniche deve precedere la valutazione delle offerte economiche;

b) le offerte economiche vanno contenute in buste separate dagli altri elementi (documentazione e offerte tecniche) e debitamente sigillate;

c) la commissione non può aprire le buste delle offerte economiche prima di aver completato la valutazione delle offerte tecniche;

d) nell'offerta tecnica non va inclusa né l'intera offerta economica, né elementi consistenti dell'offerta economica o elementi che comunque consentano di ricostruirla;

e) nell'offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici purché necessari per fornire elementi qualitativi, e sempre che siano elementi economici che non fanno parte dell'offerta economica (come i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato), ovvero siano elementi isolati e affatto marginali dell'offerta economica che comunque non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica (es. Cons. St., VI, 22 novembre 2012, n. 5928; Cons. St., Sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5890; Cons. St., Sez. VI, 2 luglio 2015, n. 3295; Cons. St., Sez. V, 12 novembre 2015, n. 5181; Cons. St., Sez. V, 22 febbraio 2016, n. 703).

Nel caso di specie, il computo metrico estimativo relativo alle migliorie offerte è stato compilato dall'operatore economico con l'indicazione di prezzi per i quali era espressamente specificato che erano da intendersi “al lordo del ribasso economico offerto in sede di gara”.

La lettura dell'offerta tecnica dunque non consentiva di prevedere l'entità del ribasso economico offerto dall'impresa rispetto alla base d'asta.

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