Dichiarazioni da rendere in caso di fusione, cessione o incorporazione di azienda, ex art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006

Redazione Scientifica
24 Aprile 2017

Con riguardo alle ipotesi di fusione, cessione o incorporazione di azienda, la verifica del possesso del requisito dall'articolo 38...

Con riguardo alle ipotesi di fusione, cessione o incorporazione di azienda, la verifica del possesso del requisito dall'art. 38, comma 1, lett. c) postula la presentazione di dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000.

Tuttavia, il contenuto e i soggetti tenuti a rendere tali dichiarazioni sostitutive vanno individuati adattando la previsione di cui al citato art. 38, comma 2, primo periodo, alle peculiarità della fattispecie, dove l'eventuale condanna da valutare non concerne direttamente soggetti rilevanti rispetto all'organizzazione d'impresa del candidato o del concorrente, bensì rispetto all'impresa o ramo di azienda che il medesimo ha acquisito a seguito di fusione, cessione o incorporazione.

Nel caso in cui si sia verificata una fusione, cessione o incorporazione, il possesso del requisito va comprovato dal candidato o concorrente – anche in base allo specifico disciplinare della gara in esame – con la presentazione di una duplice dichiarazione: una dichiarazione sostitutiva propria, circa il verificarsi la relativa vicenda, che indichi l'impresa o ramo di azienda acquisiti; e una dichiarazione resa dai soggetti rilevanti dell'impresa o ramo di azienda acquisita, circa tutte le condanne penali riportate, comprese quelle con il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale.

Nel caso, invece, in cui il concorrente – a fronte della specifica richiesta formulata nel disciplinare di gara – assuma che non si sia verificata alcuna fusione, cessione o incorporazione nell'ultimo anno, deve, parimenti, attestarlo mediante dichiarazione sostitutiva.

Anche una tale dichiarazione sostitutiva a contenuto negativo è comunque una dichiarazione ai sensi del citato art. 38, comma 2, essendo diretta ad attestare, per quanto in considerazione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. c). Infatti il concorrente, dichiarando che non si sono verificate fusioni, cessioni o incorporazione nell'ultimo anno, attesta in termini senz'altro negativi, generali e assoluti alla stazione appaltante che, nella fattispecie, non sussistono né possono sussistere nei suoi confronti cause di esclusione rilevanti ai sensi dell'art. 1, lett. c) laddove riferibili ad amministratori o ad altri soggetti rilevanti di aziende acquisite per fusione, cessione o incorporazione.

Va, inoltre, precisato che una tale dichiarazione, relativa al possesso di un requisito richiesto a pena di esclusione, va resa, anch'essa, a pena di esclusione, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 38 ed è regolarizzabile, ai sensi del comma 2-bis, solo in caso di omissione e non, invece, nel caso di non corrispondenza al vero, cioè falsità.

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