Soccorso istruttorio solo nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni

Redazione Scientifica
24 Aprile 2017

Richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato (v. in primis, Cons. St., Ad. plen., 29 febbraio 2016, n. 5)...

Richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato (v. in primis, Cons. St., Ad. plen., 29 febbraio 2016, n. 5) che ha precisato che il soccorso istruttorio, disciplinato dall'art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163 del 2006, può trovare applicazione solo nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2; ma non ha applicazione nella diversa ipotesi di dichiarazioni che non siano mancanti, incomplete o irregolari bensì false, stante “l'inammissibilità di qualsiasi forma di regolarizzazione postuma della carenza del requisito sostanziale o della falsa dichiarazione”.

Nel caso in cui l'aggiudicataria renda una falsa dichiarazione, non regolarizzabile e, nel caso di specie, neppure regolarizzata, circa il possesso di requisiti richiesti a pena di esclusione dall'art. 38, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, l'impossibilità di accedere al soccorso istruttorio esclude anche la possibilità di tenere conto delle valutazioni espresse dalla stazione appaltante che, erroneamente, ammetta il concorrente ad avvalersi di tale rimedio.

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