Giurisdizione sulla regolarità del DURC e invito alla presentazione da parte della stazione appaltante

Redazione Scientifica
26 Maggio 2016

Nel risolvere la prima questione rimessa al suo esame (volta a stabilire il riparto di giurisdizione in materia di accertamento della regolarità del DURC, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara) l'Adunanza Plenaria afferma che il giudice amministrativo, adito per la definizione di una controversia avente ad oggetto l'affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, può conoscere anche della regolarità del DURC, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara.

Nel risolvere la prima questione rimessa al suo esame (volta a stabilire il riparto di giurisdizione in materia di accertamento della regolarità del DURC, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara) l'Adunanza Plenaria afferma che il giudice amministrativo, adito per la definizione di una controversia avente ad oggetto l'affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, può conoscere anche della regolarità del DURC, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara. Tale accertamento viene effettuato, in via incidentale, , nei limiti del giudizio relativo all'affidamento del contratto pubblico cioè con accertamento privo di efficacia di giudicato nel rapporto previdenziale.

L'Adunanza Plenaria risolve, inoltre, il secondo quesito sottoposto al suo esame (concernente la corretta interpretazione del requisito della definitività dell'accertamento delle violazioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, previsto dall'art. 38, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, come causa di esclusione dalle procedure di affidamento) in conformità al principio di diritto espresso nelle sue precedenti sentenze (Ad. plen., nn. 5 e 6 del 29 febbraio 2016), ritenendo che l'art. 31 d.l. n. 69 del 2013 sia applicabile unicamente ai rapporti fra ente previdenziale e operatore privato richiedente il rilascio del DURC e non nella diversa ipotesi in cui sia la stazione appaltante a richiedere il documento ai fini della verifica circa la regolarità dell'autodichiarazione. Di conseguenza, viene escluso che la suddetta disposizione abbia determinato una implicita modifica all'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006.

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