Albi professionali, elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi e dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione

Carlo M. Tanzarella
26 Maggio 2016

L'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, disciplinato dall'art. 212 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non è equiparabile all'iscrizione negli elenchi ufficiali di prestatori e fornitori di servizi di cui all'art. 45 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara, poiché la capacità tecnica e finanziaria richiesta ai fini del'iscrizione all'Albo ha natura diversa rispetto alla qualificazione prevista ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici.

Nel confermare la legittimità dell'esclusione disposta da una stazione appaltante nei confronti di un concorrente che, nell'ambito di una gara per l'affidamento di un servizio di igiene urbana, è risultato privo di un requisito di capacità professionale richiesto dal bando (l'aver prestato un servizio analogo nell'ultimo triennio), il TAR per la Sicilia non ha condiviso la tesi proposta dall'azienda ricorrente, secondo cui il possesso del requisito in questione avrebbe comunque dovuto ritenersi provato, giusta la sua iscrizione nell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e la ritenuta equiparabilità di quest'ultimo agli elenchi ufficiali di fornitori e prestatori di servizi che, secondo la disciplina dell'art. 45 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (applicabile ratione temporis e oggi trasfuso nell'art. 90 del nuovo codice adottato con il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), producono l'effetto di costituire, in favore degli operatori che vi sono iscritti e nei confronti della stazione appaltante, una presunzione di idoneità allo svolgimento della prestazione, nei limiti dei requisiti effettivamente posseduti e attestati dagli elenchi medesimi.

A tali conclusioni il TAR è pervenuto riconoscendo all'iscrizione nell'Albo natura giuridica di “titolo abilitativo” o “autorizzatorio”, che si pone quale pre-requisito per l'esercizio stesso delle attività indicate dall'art. 212 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le quali l'Albo è istituito.

Da questo punto di vista, il ragionamento del Tar è senz'altro condivisibile, poiché l'iscrizione nell'Albo dei Gestori Ambientali ha lo scopo di assicurare che gli operatori esercenti in particolari settori, caratterizzati da un elevato rischio per l'ambiente (raccolta e trasporto dei rifiuti, bonifica di siti contaminati, bonifica dei beni contenenti amianto, intermediazione di rifiuti senza detenzione), posseggano requisiti tali da offrire sufficienti garanzie circa la sicurezza delle attività sicché, in tale prospettiva, è in linea di principio corretta l'affermazione che i requisiti di iscrizione nell'Albo hanno finalità e natura diverse rispetto ai requisiti speciali richiesti per la partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti pubblici, i quali rilevano nei rapporti interni con la stazione appaltante e ai fini dell'esecuzione della singola commessa, piuttosto che sul piano generale dell'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente e della salute umana.

Di ciò è conferma nella disciplina applicativa dell'art. 212 del codice dell'ambiente, recata dal d.m. 3 giugno 2014, n. 120, il cui art. 11 individua nella qualificazione professionale dei responsabili dell'attività, nell'idoneità dell'attrezzatura utilizzata e nell'adeguatezza della dotazione del personale, vale a dire nel profilo di complessiva competenza tecnica dell'operatore, i requisiti principali per ottenere l'iscrizione nell'albo.

La differenza pratica si coglie soprattutto sul piano dell'attestazione, ai fini della partecipazione alla gara, dei requisiti di capacità professionale eventualmente richiesti dal bando e consistenti nell'aver svolto in passato prestazioni di una certa tipologia e consistenza: come pure rilevato dal TAR, infatti, il possesso delle capacità tecniche e finanziarie richieste per l'iscrizione all'Albo nulla dice circa l'esperienza effettivamente maturata dall'operatore.

Tuttavia, occorre rilevare che il summenzionato art. 11 d.m. n. 120 del 2014, da un lato, annovera tra i requisiti di capacità tecnica per l'iscrizione all'Albo anche lo “svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti affini”, e dall'altro, demanda agli organi responsabili della gestione dell'Albo la definizione dei criteri specifici delle modalità e dei termini “per la dimostrazione” dell'idoneità tecnica e finanziaria allo svolgimento dell'attività.

Sembra dunque esservi spazio perché le iscrizioni nell'Albo possano tenere conto anche dell'esperienza pregressa, poiché agli operatori potrebbe essere chiesto (sulla base delle indicazioni di dettaglio al riguardo fornite dagli organi competenti) di dichiarare anche i servizi già svolti (il che dovrebbe valere soprattutto per i rinnovi o gli aggiornamenti dell'Albo, non invece per la prima iscrizione), così rendendo non del tutto peregrina la questione se quanto annotato nell'Albo possa comunque tener luogo degli elenchi ufficiali dei fornitori e prestatori di servizi ai fini della dimostrazione del possesso del requisito, e ciò soprattutto nell'ottica dell'applicazione più ampia dei principi del favor partecipationis e di economia procedimentale.

Ferma restando la differente natura e finalità dei due strumenti, la risposta al quesito potrebbe invero dipendere dalla efficacia certificatoria che si ritenga di riconoscere all'Albo: deve osservarsi, infatti, che la compilazione degli elenchi previsti dalla normativa sui contratti pubblici si basa sulle “referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione”, e dunque sull'immediata verificabilità del possesso dei requisiti.

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