Sull’esperibilità del soccorso istruttorio anche dopo il provvedimento di aggiudicazione

Enrico Zampetti
26 Luglio 2016

La sentenza afferma che l'istituto del soccorso istruttorio, alla luce della disciplina introdotta dal d.l. n. 90 del 2014 (che lo ha esteso a qualsiasi carenza, omissione o irregolarità in relazione ai requisiti e condizioni di partecipazione) può essere attivato anche dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione atteso che la stazione appaltante non consuma il potere di verifica del possesso dei requisiti, che può pertanto essere esercitato successivamente alla fase di controllo delle dichiarazioni e dei documenti prodotti in gara.

La sentenza afferma degli importanti principi in materia di soccorso istruttorio rimarcandone il più esteso ambito di applicazione a seguito della disciplina introdotta dal d.l. n. 90 del 2014 e riconoscendone l'operatività anche in un momento successivo al provvedimento di aggiudicazione. Sebbene la pronuncia sia resa con riferimento alla pregressa normativa, le conclusioni possono ritenersi compatibili anche con la nuova disciplina del soccorso istruttorio recata nell'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016.

Il caso origina dal ricorso per l'annullamento dell'aggiudicazione del servizio di direzione e contabilità per lavori di riqualificazione urbana, con il quale viene contestato il possesso in capo all'aggiudicataria dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa. Più precisamente, la contestazione assume che l'aggiudicataria, in contrasto con le indicazioni di un recente orientamento giurisprudenziale, non avrebbe dato prova dell'effettiva realizzazione dei lavori afferenti ai servizi di progettazione allegati per il soddisfacimento della capacità tecnico-organizzativa richiesta dal bando. Pur avendo basato il proprio operato sull'orientamento opposto a quello invocato dalla ricorrente, la stazione appaltante – successivamente alla proposizione del ricorso e dunque ad aggiudicazione ormai avvenuta – ritiene comunque di procedere tuzioristicamente ad un approfondimento istruttorio per verificare la sussistenza dei requisiti anche alla luce della proposta impugnazione. L'esito dell'approfondimento conferma il possesso dei requisiti in capo all'aggiudicataria, avendo la stessa prodotto nuova documentazione idonea a soddisfare anche le richieste del più severo indirizzo giurisprudenziale. Senonché, il modus operandi della stazione appaltante viene contestato con motivi aggiunti al ricorso principale, denunciando l'impossibilità di attivare il soccorso istruttorio in un momento successivo all'adozione dell'aggiudicazione definitiva.

A fronte delle censure sollevate nel ricorso e nei successivi motivi aggiunti, la sentenza osserva anzitutto che, alla luce della disciplina introdotta dal d.l. n. 90 del 2014, il soccorso istruttorio si estende a qualsiasi carenza, omissione o irregolarità in relazione ai requisiti di partecipazione, purché questi ultimi siano sussistenti alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, e che pertanto la stazione appaltante può attivare il soccorso anche nelle ipotesi, riconducibili al caso di specie, in cui la documentazione presentata in gara non risulti sufficientemente chiara o completa ai fini della dimostrazione dei requisiti. Ciò posto – ed in questo il profilo di maggiore interesse della decisione – il TAR afferma che il soccorso istruttorio deve ritenersi pacificamente esperibile anche dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva, atteso che «la stazione appaltante non consuma il potere di verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando», che può pertanto essere esercitato anche successivamente alla fase di controllo delle dichiarazioni e dei documenti prodotti in gara. Merita segnalare che, nel riconoscere l'operatività del soccorso istruttorio anche dopo il provvedimento di aggiudicazione, la decisione afferma un principio tutt'altro che pacifico nel panorama giurisprudenziale, considerato che altra parte della giurisprudenza reputa invece che, una volta disposta l'aggiudicazione definitiva, «non è più possibile attivare il soccorso istruttorio» in quanto il soccorso istruttorio costituirebbe una mera fase endoprocedimentale, «ontologicamente non percorribile ora per allora» dopo l'avvenuta definizione del procedimento principale (TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 15 gennaio 2016, n. 150).

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