Costo del lavoro e derogabilità delle tabelle ministeriali

Enrico Zampetti
26 Luglio 2016

L'eventuale deroga o scostamento dai dati stimati nelle tabelle ministeriali sul costo del lavoro è ammissibile in presenza di puntuale e adeguata giustificazione. L'onere di giustificazione è più rigoroso nelle ipotesi in cui lo scostamento riguarda il numero delle ore mediamente non lavorate, trattandosi di dati che presuppongono eventi imprevedibili, quali malattie, infortuni, maternità, sottratti alla disponibilità dell'impresa e indipendenti dalla capacità gestionale e organizzativa.

La sentenza puntualizza alcuni principi in materia di computo del costo del lavoro ai fini della partecipazione alle gare pubbliche, precisando le condizioni alle quali è possibile in parte discostarsi dalle tabelle ministeriali assunte dall'articolo 86, comma 3-bis, d.lgs. n. 163 del 2006 quale parametro di riferimento per le stazioni appaltanti (per il nuovo codice, si veda l'articolo 23, comma 16).

Nel caso di specie, parte ricorrente contesta all'aggiudicataria del servizio di assistenza scolastica specialistica di avere operato nel computo del costo del lavoro una indebita riduzione delle ore non lavorate a titolo di ferie, festività, malattia, maternità rispetto al maggior numero stimato nella tabella allegata al decreto ministeriale del 2 ottobre 2013, denunciando che tale riduzione le avrebbe consentito di offrire un costo medio orario di gran lunga inferiore a quello previsto dallo stesso parametro ministeriale.

Chiamata ad affrontare la questione della derogabilità o meno dei dati tabellari che non esprimono valori minimi inderogabili, e in particolare del dato relativo al numero di ore mediamente non lavorate, la sentenza ammette la possibilità di uno scostamento dalle tabelle ministeriali purché puntualmente e adeguatamente giustificato, precisando ulteriormente, in continuità con il prevalente orientamento giurisprudenziale, che la giustificazione debba comunque essere più rigorosa nelle ipotesi in cui lo scostamento riguardi la stima delle ore annue mediamente non lavorate, poiché si tratta di dati correlati ad eventi imprevedibili, come malattie, infortuni, maternità, che non rientrano nella disponibilità dell'impresa e non dipendono dalla capacità gestionale ed organizzativa (TAR Puglia, Bari, Sez. I, 8 marzo 2012, n. 506; Cons. St., Sez. V, 12 marzo 2009, n. 1451; per un orientamento più restrittivo, che tende ad escludere la derogabilità del dato relativo alle ore mediatamente non lavorate, si veda TAR Basilicata, Potenza, 25 luglio 2014, n. 5111).

In applicazione dei suesposti principi, la sentenza esclude che nel caso di specie la perpetrata riduzione delle ore non lavorate possa giustificarsi nella circostanza, pure addotta dall'aggiudicataria, secondo cui i dipendenti impiegati nello svolgimento del servizio verrebbero a godere delle ferie e delle festività proprio nel periodo di chiusura delle scuole, di modo che l'impresa non sarebbe onerata dei costi deputati alla temporanea sostituzione del personale in riposo. La decisione sottolinea al riguardo che l'eventuale coincidenza delle ferie/festività con il periodo di chiusura delle scuole non esclude affatto per tale periodo il diritto alla retribuzione del personale in riposo impiegato nel servizio, osservando che la retribuzione rappresenta pur sempre un costo ineludibile per l'impresa di cui si deve necessariamente tenere conto nel formulare l'offerta. In assenza di un'adeguata giustificazione, la pronuncia conclude per l'inattendibilità dell'offerta e la conseguente illegittimità del provvedimento di aggiudicazione.

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