Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Luigi Seccia
26 Luglio 2016

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (n. 170 del 22 luglio 2016) il Comunicato del Ministero delle Infrastrutture del 22 luglio 2016 recante le “Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”.

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (n. 170 del 22 luglio 2016) il Comunicato del Ministero delle Infrastrutture del 22 luglio 2016 recante le “Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”.

Il comunicato, concernente appunto il DGUE (vale a dire quello strumento innovativo, introdotto dalle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e disciplinato a livello nazionale dall'art.85 del nuovo Codice dei contratti pubblici) è stato adottato sulla base delle “Istruzioni” corredate al predetto regolamento di esecuzione europeo, che riconoscono agli Stati membri la facoltà di adottare Linee guida per chiarire e rendere intelligibili, nel dettaglio, le singole disposizioni normative nazionali rilevanti in tema di DGUE. Tale comunicato reca, dunque, in allegato un modello di formulario redatto dal MIT per adattare il documento europeo alle specificità del nostro ordinamento nazionale e fornisce le prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori e degli operatori economici.

Unitamente alle istruzioni di dettaglio concernenti le specifiche modalità di compilazione del modello di DGUE – per le quali si rimanda alla lettura dell'atto – il recente comunicato ministeriale reca talune utili indicazioni di carattere generale, chiarendo ad esempio come siffatto strumento debba essere accettato dalle stazioni appaltanti anche nel caso delle procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, con l'unica eccezione delle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice (i.e. le procedure di affidamento diretto per i contratti di importo inferiore ad € 40.000,00).

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