Modalità di comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale

Simone Abrate
27 Luglio 2016

Il TAR Lazio ha precisato che, nel caso in cui la legge di gara non operi alcuna scelta, la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale ex art. 42, comma 1, del Codice del 2006 (applicabile ratione temporis) avviene con i documenti – elencati nello stesso comma 1 alle lettere da a) ad m) – ritenuti idonei dallo stesso concorrente. In tal caso, pertanto, la dimostrazione del requisito mediante produzione di certificazioni e visti è necessaria per servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici mentre, per servizi e forniture prestati a privati, è sufficiente anche la dichiarazione dello stesso concorrente.

Il ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione ritenendo che l'impresa aggiudicataria non avesse dimostrato il possesso di alcuni requisiti speciali di partecipazione, in particolare considerata la mancata produzione, da parte dell'aggiudicatario, di certificati di regolare esecuzione o di verifica di conformità, contratti d'appalto, fatture quietanzate, o atti alternativi a questi.

Il Tar Lazio ha respinto tale censura, sulla base del seguente iter logico.

L'art. 42, comma 1, del Codice del 2006 stabilisce che la dimostrazione delle capacita tecniche dei concorrenti può essere fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei servizi e delle forniture, in uno o più dei modi elencati dalla lettera a) alla lettera m).

Tra tali modi figura, alla lett. a), la «presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi»; la stessa norma, poi, precisa che se si tratta di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se, invece, si tratta di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Ciò fermo, il successivo comma 2 dell'art. 42 del Codice del 2006 prevede che la stazione appaltante precisi nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei documenti elencati al comma 1 devono essere presentati ai fini della comprova.

La normativa della gara de qua, invece, non ha effettuato alcuna scelta, in tal modo – prosegue il Tar Lazio – legittimando i concorrenti a comprovare le proprie qualità con i documenti ritenuti idonei.

In tale contesto, pertanto, è da considerarsi legittima la comprova dei requisiti effettuata dalla stazione appaltante che, a fronte di prestazioni eseguite nei confronti di soggetti privati, si è basata sull'elenco dei servizi presentati dal concorrente, prestati negli ultimi 3 anni, con il rispettivo importo, data e destinatario, corredato non solo della dichiarazione dell'effettività della prestazione, ma anche di ulteriore documentazione.

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