Circa il possesso dei requisiti c.d. “soggettivi” di capacità tecnico-professionale

Carlo M. Tanzarella
26 Settembre 2016

Non tutti i requisiti di capacità professionale possono essere posseduti indirettamente dai concorrenti, attraverso un contratto di avvalimento o contratti di consorzio. Taluni di essi, di natura eminentemente soggettiva e intrinsecamente caratterizzanti l'idoneità dell'operatore economico a porsi quale contraente serio ed affidabile in rapporto alle attività oggetto di affidamento, devono essere posseduti direttamente e personalmente dal concorrente esecutore delle prestazioni.

Il TAR per la Puglia accoglie il ricorso avente ad oggetto l'impugnazione degli esiti della procedura indetta dal Comune di Foggia per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 163 del 2016, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante bonifica ambientale, dell'area interessata da incidenti stradali sulle strade comunali.

La società ricorrente aveva opposto la mancata esclusione del consorzio ordinario di imprese aggiudicatario, poiché l'operatore economico indicato quale esecutore delle prestazioni era privo della necessaria iscrizione, nel Registro delle Imprese e nell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, per l'esercizio delle attività di bonifica dei siti contaminati e di intermediazione di rifiuti.

Per valutare la censura, e con essa la rilevanza dei titoli non posseduti dall'aggiudicatario, il TAR ha svolto un attento esame delle disposizioni del disciplinare di gara, che, da un lato, richiedeva il possesso dei «requisiti di carattere generale» in capo a ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, a tutte le imprese consorziate partecipanti alla procedura, e dall'altro, individuava quali requisiti minimi, da possedersi a pena di esclusione, le suindicate iscrizioni nel Registro delle Imprese e nell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per entrambe le attività, di bonifica di siti inquinati e di intermediazione di rifiuti.

Muovendo da tali disposizioni della lex specialis, il Giudice ha ricostruito l'oggetto dell'affidando contratto di concessione, non limitato esclusivamente alla ordinaria attività di ripristino delle condizioni di viabilità compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, ma esteso anche alle operazioni di disinquinamento delle aree medesime in caso di dispersione di sostanze contaminanti sul sedime stradale, la cui esecuzione necessariamente richiede specifiche qualificazioni.

In questa prospettiva, pertanto, l'iscrizione all'Albo Nazionale per le categorie richieste – a sua volta presupposto per la corrispondente iscrizione nel registro delle imprese – è un «requisito di carattere generale», di tipo soggettivo, intrinsecamente legato al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l'Amministrazione e che, pertanto, deve essere posseduto direttamente dalle imprese che partecipano alla gara, senza possibilità di mediazione attraverso il ricorso a rapporti negoziali di avvalimento né a contratti di consorzio.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.