Soccorso istruttorio e integrazione postuma delle dichiarazioni di gara

Carlo M. Tanzarella
26 Settembre 2016

Il Consiglio di Stato, in una fattispecie disciplinata dal vecchio codice dei contratti nel testo antecedente le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 90 del 2014, oggi recepite nell'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, conferma l'orientamento tradizionale, secondo cui il limite all'esercizio del potere di soccorso istruttorio deve essere individuato nel divieto di integrazione successiva di dichiarazioni originariamente non presentate dai concorrenti.

Un consorzio di imprese, classificatosi al secondo posto in una procedura ristretta per l'affidamento di una concessione di lavori per la progettazione e realizzazione di opere autostradali, impugna la sentenza con la quale il TAR per l'Emilia Romagna aveva accolto il ricorso incidentale interposto dal raggruppamento di imprese aggiudicatario, dichiarando conseguentemente inammissibile il ricorso principale.

Il giudice di prime cure aveva ritenuto fondato, tra l'altro, il motivo del gravame incidentale concernente l'illegittimo esercizio del potere di soccorso istruttorio: la stazione appaltante, rilevata sin dalla fase di prequalifica l'insufficiente qualificazione del consorzio ricorrente in talune delle categorie di lavori indicate nel bando, aveva infatti consentito l'integrazione del requisito mancante nella successiva fase di presentazione dell'offerta, invitando il concorrente ad impegnarsi ad affidare le relative lavorazione ad operatori economici opportunamente qualificati.

Il Consiglio di Stato conferma il pronunciamento del TAR, ritenendo non condivisibile, perché non dimostrata in punto di fatto, la tesi del consorzio appellante secondo cui la dichiarazione integrativa successiva sarebbe stata invero meramente ripetitiva della volontà sin dall'origine manifestata di volere subappaltare a terzi lavori inerenti a categorie e classifiche non possedute.

La decisione si colloca nel solco dell'insegnamento tradizionale che, prima delle novelle portate dal d.lgs. n. 90 del 2014 agli artt. 38 e 46 del vecchio codice e sostanzialmente recepite, seppur con talune differenze, dall'art. 83, comma 9, del nuovo codice dei contratti, rinveniva il limite dell'istituto del soccorso istruttorio nel divieto di integrazione postuma di dichiarazioni e documenti, essendo esso finalizzato invece al mero completamento o al chiarimento di certificati, documenti e dichiarazioni presentate, in accordo a quanto previsto dal primo comma dell'art. 46 del vecchio codice dei contratti, applicabile ratione temporis alla fattispecie esaminata dal Consiglio di Stato.

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