Rimessa all’Adunanza Plenaria la questione della necessaria qualificazione delle società, componenti di un RTI, per le prestazioni da eseguire

Ester Santoro
26 Settembre 2017

Il Consiglio di Stato ha rimesso all'esame dell'Adunanza Plenaria la questione relativa alla vigenza del principio di necessaria qualificazione delle imprese facenti parte di un RTI, rispetto alla parte di prestazioni che si sono impegnate ad eseguire. La questione, sulla quale è stato ravvisato un contrasto giurisprudenziale, riguarda la partecipazione ad un appalto di servizi di un RTI orizzontale che complessivamente possiede i requisiti di partecipazione richiesti dal bando, pur non essendo gli esecutori in possesso della quota di esecuzione del medesimo servizio.

Con l'ordinanza in commento, la Sezione Terza del Consiglio di Stato ha rimesso all'Adunanza Plenaria la questione se sia sufficiente, ai fini della legittima partecipazione alla gara, che il raggruppamento temporaneo abbia nel complesso i requisiti tecnico – economici richiesti dalla lex specialis di gara, rimanendo libera e modulabile la ripartizione dell'esecuzione degli obblighi fra le imprese partecipanti a prescindere dai rispettivi requisiti di qualificazione.

Come ricordato dai giudici rimettenti, sul punto si sono formati due diversi orientamenti interpretativi.

Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, condiviso dall'Adunanza Plenaria del 28 aprile 2014, n. 27, occorrerebbe evitare che, all'interno di un raggruppamento di imprese, queste ultime possano distribuirsi liberamente le attività in modo del tutto avulso dalle proprie capacità tecniche, vanificando così l'attività di verifica dei requisiti. Infatti, nonostante la c.d. liberalizzazione delle quote a seguito dell'abrogazione della disposizione contenuta nell'art. 37, comma 13, d.lgs. 163 del 2006, che imponeva la corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, resterebbe, comunque, fermo il principio di necessaria corrispondenza fra quote di qualificazione e quote di esecuzione (come rilevato anche da Cons. St., Sez. V, 11 novembre 2016, n. 4684).

Ad avviso della Sezione rimettente, invece, dovrebbe essere sufficiente, ai fini della partecipazione alla gara, che il RTI raggiunga nel suo insieme i requisiti di capacità tecnico – economica richiesti, se non diversamente previsto nel bando, garantendo così l'affidabilità e la responsabilità degli operatori economici attraverso la qualificazione senza ledere la funzione “pro-concorrenziale” tipica dei raggruppamenti temporanei. Qualora ai fini dell'esecuzione sia, poi, previsto l'istituto dell'avvalimento, la singola impresa partecipante non è tenuta obbligatoriamente a possedere i requisiti richiesti e, quindi, le relative competenze per poter erogare il servizio, potendo avvalersi delle altre partecipanti al RTI tenute a garantire, nei limiti della propria qualificazione, l'avvalimento nei confronti delle altre imprese al fine di rispettare gli adempimenti assunti mediante la ripartizione interna delle quote di esecuzione del servizio.

Del resto, la circostanza che il diritto dell'Unione Europea preveda l'istituto dell'avvalimento, che riconosce la facoltà di ciascuna impresa esecutrice di avvalersi di altre imprese per le quali possa attestare l'idoneità tecnica e la sussistenza di un vincolo giuridico che garantisca l'impegno a tenere fede all'obbligo assunto ai fini dell'esecuzione della propria prestazione, potrebbe consentire una rivalutazione della funzione stessa dei requisiti tecnico – economici, i quali consentirebbero una ragionevole presunzione circa l'affidabilità tecnico-economica dell'impresa concorrente, senza, tuttavia, condizionare quest'ultima ad eseguire direttamente la prestazione convenuta con le proprie risorse tecniche ed economiche.

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