Conseguenze della mancata dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e limitazioni alla fissazione del termine per l’integrazione della relativa documentazione

Redazione Scientifica
26 Ottobre 2016

Ai sensi della norma generale di cui all'art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006...

Ai sensi della norma generale di cui all'art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006, qualora l'impresa non fornisca dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, la stazione appaltante procede alla sua esclusione dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, del medesimo d.lgs.

Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante assegni un nuovo termine all'aggiudicatario per l'integrazione della documentazione presentata, tale termine non deve essere idoneo a consentire all'impresa di procurarsi la documentazione di cui è sprovvista, ma soltanto a compiere quelle operazioni materiali di completamento che possono essere eseguite dal soggetto interessato in qualunque momento a semplice richiesta del soggetto aggiudicatore, posto che fin dal momento della partecipazione alla gara l'impresa conosce, attraverso la lex specialis i documenti che le verranno richiesti in caso di verifica a campione, e quindi a maggior ragione deve già disporre della documentazione necessaria nel successivo momento dell'aggiudicazione.

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