Incameramento della cauzione provvisoria è conseguenza automatica del provvedimento di esclusione dalla gara
26 Ottobre 2016
L'incameramento della cauzione provvisoria – ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006 – è una conseguenza sanzionatoria del tutto automatica del provvedimento di esclusione, come tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale con riguardo ai singoli casi concreti e in particolare alle ragioni meramente formali ovvero sostanziali che l'Amministrazione abbia ritenuto di porre a giustificazione dell'esclusione medesima. L'escussione della cauzione costituisce, infatti, una conseguenza della violazione dell'obbligo di diligenza gravante sull'offerente, tenuto conto che gli operatori economici, con la domanda di partecipazione, sottoscrivono e si impegnano ad osservare le regole della relativa procedura, delle quali hanno piena contezza. |