Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50

26 Ottobre 2016

È stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità il Regolamento recante la disciplina del procedimento di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016.

È stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità il Regolamento recante la disciplina del procedimento di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016.

In particolare, il provvedimento in questione, alla luce della novellata disciplina dell'istituto introdotta dal Codice di recente approvazione, individua il nuovo iter procedimentale del precontenzioso, individuando in primo luogo i soggetti legittimati a proporre l'istanza, i quali sono chiamati a comunicare l'avvio del procedimento a tutti i soggetti potenzialmente interessati alla soluzione della questione, stante l'esigenza di imprescindibile rispetto del principio del contraddittorio, nonché le modalità attraverso cui procedervi (art. 2, 3 e 4 del Regolamento).

A tal proposito, nel Comunicato del Presidente dell'Autorità del 5 ottobre, avente ad oggetto tra l'altro la modalità di trattazione delle istanze pregresse, si precisa che, qualora permanga in capo ai soggetti istanti un interesse attuale e concreto con riferimento ad istanze presentate prima dell'entrata in vigore del Regolamento in commento, le richieste di parere andranno riformulate e riproposte dai soggetti legittimati ad esprimere all'esterno la volontà dell'ente, nel rispetto delle nuove disposizioni procedimentali e mediante l'utilizzo del modulo informatico a disposizione sul sito dell'Autorità.

Quanto, nello specifico, alle modalità di presentazione delle istanze, vengono descritti i vari passaggi dell'iter in questione, distinguendo le ipotesi di istanza presentata singolarmente dalla stazione appaltante o dalla parte interessata (in tale caso il parere reso è da ritenersi non vincolante) e le ipotesi di istanza congiunta.

Primaria importanza assume altresì la puntuale individuazione, all'art. 5 del Regolamento, delle fattispecie cui assegnare priorità rispetto alla loro trattazione (istanze congiunte con espressa volontà delle parti di attenersi a quanto stabilito nel parere, istanze riguardanti appalti soprasoglia, ecc.), nonché delle ipotesi di inammissibilità e improcedibilità delle stesse (art. 6).

I successivi artt. da 7 a 14 sono dedicati, invece, alla disciplina della fase dell'istruttoria, dell'approvazione ed emanazione del parere (anche in forma semplificata), dell'eventuale fase di riesame dello stesso e dell'integrazione dell'efficacia.

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