Quando l’avvalimento non serve

26 Ottobre 2016

La sentenza afferma che l'avvalimento si configura come un quid pluris rispetto alla capacità tecnica dell'impresa che ritiene di farvi ricorso cosicché gli eventuali vizi del contratto non rilevano qualora l'operatore dimostri di vantare autonomamente il bagaglio tecnico-professionale prescritto dalla lex specialis

Nell'ambito di una gara per l'affidamento di un servizio per l'adeguamento, gestione e manutenzione dei sistemi telefonici di una regione, uno tra gli operatori economici concorrenti veniva escluso a causa della genericità del contenuto del contratto di avvalimento prodotto. La stessa impresa, dopo aver dimostrato di possedere anche in proprio i requisiti messi a disposizione dell'ausiliaria, veniva riammessa alla gara e ne diveniva aggiudicataria. Un altro operatore economico, escluso dalla gara, contestava la legittimità della riammissione dell'aggiudicataria proponendo ricorso al TAR.

Il Collegio afferma che nelle ipotesi in cui il requisito oggetto del contratto di avvalimento sia posseduto dall'aspirante aggiudicatario anche “in proprio” e quest'ultimo ne dia successivamente dimostrazione, non si configura né “un mutamento della domanda di partecipazione” né “un'inammissibile contraddizione con quanto dichiarato nell'istanza”. In altri termini – precisa la sentenza – l'avvalimento si configura come un quid pluris rispetto alla capacità tecnica dell'impresa che ritiene di farvi ricorso, che perde rilevanza qualora l'operatore dimostri di vantare autonomamente del bagaglio tecnico-professionale prescritto dalla lex specialis.

Sulla possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti in proprio nell'ambito di un'ATI cfr. anche TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 22 marzo 2016, n. 434 dove si evidenzia la possibilità che i requisiti siano “sommati” tra i due soggetti a prescindere dall'avvalimento e, dunque, il cumulo dei requisiti di capacità tecnica possa prescindere da un ulteriore contratto.

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