Momento del possesso dei requisiti di partecipazione alle gare e principi euro-unitari

Carlo M. Tanzarella
27 Dicembre 2016

Spetta al legislatore determinare il momento o il termine entro cui le imprese partecipanti ad una gara per l'affidamento di una commessa pubblica devono dimostrare di essere in regola con i propri obblighi fiscali, purché tale momento o tale termine siano conoscibili ex ante, in ossequio ai principi euro-unitari di parità di trattamento e di trasparenza

L'orientamento del Giudice amministrativo, secondo cui i requisiti di partecipazione alle gare devono essere posseduti dall'impresa concorrente al momento della presentazione della domanda di partecipazione ed essere mantenuti per tutto il tempo della procedura sino alla stipula del contratto, è confermato dal Tar per la Toscana nella decisione in commento.

Veniva in considerazione, nel caso di specie, l'impugnazione del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione provvisoria, adottato dalla stazione appaltante in seguito ai controlli finalizzati all'aggiudicazione definitiva, dai quali erano emerse talune inadempienze ad obblighi fiscali relativi ad anni di imposta antecedenti la gara, ma accertate dall'autorità competente nel corso della procedura.

La sentenza si segnala, in particolare, per l'esame della questione alla luce dei principi dell'ordinamento comunitario e della giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Il Tar, infatti, rammenta che il diritto europeo non impone affatto di ignorare le irregolarità fiscali sopravvenute al momento di scadenza dei termini della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, essendo liberi i legislatori nazionali di determinare fino a quale momento o entro quale termine i concorrenti devono aver effettuato i pagamenti corrispondenti ai loro obblighi tributari, ovvero dimostrato di aver sanato eventuali irregolarità, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, i quali semplicemente impongono che il termine di riferimento per la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici sia determinato con certezza assoluta e reso pubblico, affinché gli interessati possano conoscere esattamente gli obblighi procedurali ed essere assicurati che gli stessi obblighi valgano per tutti i concorrenti.

Muovendo da tali rilievi, il Tar per la Toscana rileva che la disciplina nazionale è pienamente coerente con l'ordinamento europeo, poiché la regola per cui i requisiti di partecipazione alla gara debbono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di partecipazione e mantenuti per l'intera durata della procedura, fino alla stipula del contratto, ricade da una piana lettura delle norme di riferimento.

Segnatamente, l'art. 38 del D.lgs. 163/2006, applicabile alla fattispecie, riproducendo la previsione già contenuta nell'art. 75 del D.P.R. n. 554/99, impone non solo l'obbligo di esclusione dei soggetti non in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, ma anche il divieto di stipulazione del contratto, il che rende evidente che il venir meno di uno dei requisiti di partecipazione in una fase successiva a quella di presentazione dell'offerta non può considerarsi irrilevante, giacché impedisce il perfezionamento dell'accordo negoziale.

Poiché, dunque, la determinazione del momento nel quale i concorrenti devono attestare il possesso dei requisiti è ricavabile dalla semplice interpretazione letterale del testo normativo, il diritto interno soddisfa pienamente le condizioni di prevedibilità e conoscibilità delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

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