Sul rapporto tra interdittive antimafia e rito speciale ex artt. 119 e 120 c.p.a.

Redazione Scientifica
27 Gennaio 2017

La soggezione alla disciplina degli artt. 119 e 120 c.p.a...

La soggezione alla disciplina degli artt. 119 e 120 c.p.a. in tanto si giustifica in quanto venga in rilievo, e sia impugnato, un atto riconducibile all'esercizio (o al mancato esercizio) del potere di scelta, da parte dell'Amministrazione, in una procedura di gara; pertanto, detta disciplina non è operante rispetto all'atto di recesso dal contratto, che compete alla stazione appaltante nella successiva fase di esecuzione della prestazione.

Il giudice amministrativo, nello scrutinare la “tenuta” del quadro indiziario posto a base dell'informativa antimafia soprattutto se recepito, almeno in parte, da ordinanze cautelari penali, deve valutare integralmente le motivazioni di tutti i provvedimenti giurisdizionali, anche ad effetto “scagionante”, per appurare se effettivamente essi abbiano privato funditus di rilevanza gli elementi fattuali, nonché se e nella misura in cui l'apprezzamento dell'autorità amministrativa si sia (correttamente) svincolata dalla pedissequa recezione delle risultanze penali; pertanto, dal solo annullamento dell'ordinanza cautelare, disposto in sede giudiziaria penale, non può farsi discendere ipso iure l'annullamento dell'informativa, senza scrutinare con attenzione le motivazioni del riesame.

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