Sulla natura recesso ex art. 92, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011
27 Gennaio 2017
Le Sezioni Unite della Cassazione (v., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 29 agosto 2008, ord. n. 21928; Cass., Sez. Un., 18 novembre 2016, ord. n. 23468) hanno costantemente riconosciuto, nella loro giurisprudenza, che la deliberazione di recedere dal contratto di appalto, «consequenziale all'informativa prefettizia di infiltrazioni mafiose nell'impresa appaltatrice, resa ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252» e ora dall'art. 92, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011, è espressione di un potere di valutazione di natura pubblicistica, diretto a soddisfare «l'esigenza di evitare la costituzione o il mantenimento di rapporti contrattuali, fra i soggetti indicati nell'art. 1 del medesimo d.P.R. » e le imprese, nei cui confronti emergano sospetti di legami con la criminalità organizzata, con la conseguenza che, trattandosi di atto estraneo alla sfera del diritto privato in quanto espressione di un potere autoritativo di valutazione dei requisiti soggettivi del contraente, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. |