L’indicazione dei tempi di esecuzione della prestazione nell’offerta tecnica non comporta la violazione del principio di segretezza

Paola Martiello
27 Gennaio 2017

Si ha lesione del principio di separazione dell'offerta tecnica da quella economica quando l'inserimento di elementi economici nell'offerta tecnica rende possibile la ricostruzione dell'offerta economica nella sua interezza. L'indicazione dei tempi di esecuzione della prestazione nell'offerta tecnica non comporta la violazione di tale principio in quanto la conoscenza del fattore tempo anticipata alla fase di valutazione dell'offerta tecnica rispetta la regola della “segretezza” posta a presidio della par condicio e della imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

La questione affrontata nella pronuncia in commento attiene alla valutazione della legittimità dell'inserimento nell'offerta tecnica, di dati relativi al termine di esecuzione dei lavori, elemento, questo, che la lex specialis aveva ritenuto andasse inserito nell'offerta economica.

Nella fattispecie, a seguito della richiesta di annullamento dei provvedimenti concernenti l'esclusione di una società da una procedura per l'affidamento in appalto integrato complesso di lavori , il Collegio è stato chiamato a valutare se l'indicazione nell'offerta tecnica dei tempi di esecuzione della prestazione comportasse la violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica e fosse quindi causa di esclusione dalla gara.

In particolare il Tribunale ha dovuto valutare se l'inserimento di elementi nell'offerta tecnica che consentono una conoscenza anticipata del “tempo di esecuzione”, rispetto alla fase di valutazione dell'offerta economica, fosse contrario alla regola della “segretezza” posta a presidio della par condicio e della imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

L'organo giudicante ha osservato che le procedure di gara che vengono aggiudicate con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono caratterizzate da una netta separazione tra la fase della valutazione dell'offerta tecnica e quella dell'offerta economica; il principio della segretezza concerne esclusivamente l'offerta economica e comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, è interdetta al seggio di gara la conoscenza degli elementi economici , al fine di evitare ogni influenza sulla valutazione dell'offerta tecnica.

Ciò premesso, rilevato che si ha lesione del principio di separazione dell'offerta tecnica da quella economica solo quando l'inserimento di elementi economici nell'offerta tecnica riesca a rendere possibile la ricostruzione dell'offerta economica nella sua interezza (anticipandola) , il Tribunale ha ritenuto doversi escludere nella fattispecie esaminata che la conoscenza del fattore tempo, anticipata alla fase di valutazione dell'offerta tecnica, determini la violazione della regola di segretezza e pertanto ha concluso, di conseguenza, che l'indicazione dei tempi di esecuzione della prestazione nell'offerta tecnica non comporti in nessun modo la violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.