Commissari di gara: incompatibilità e requisiti di professionalità

Paola Martiello
27 Gennaio 2017

L'art. 84, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006, nella parte in cui dispone che i componenti delle commissioni di gara pubblica, diversi dal Presidente, non devono aver svolto né possono svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto oggetto della gara ad essi affidata, si riferisce esclusivamente a soggetti che abbiano svolto incarichi relativi al medesimo appalto e tale incompatibilità non può estendersi anche a funzionari della stazione appaltante che, pur se titolari di competenza nel settore, abbiano svolto incarichi (amministrativi o tecnici) non relativi allo specifico appalto.

La sentenza affronta il tema della sussistenza di cause di incompatibilità dei Commissari di gara all'interno di una procedura di aggiudicazione.

Nel caso di specie, a seguito della domanda di annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva di una procedura di gara avente ad oggetto il servizio di gestione di un Asilo nido, il Collegio è chiamato a valutare se la composizione della commissione di gara che, ai sensi dell'art. 84 del vecchio Codice appalti, deve essere composta da un numero dispari di componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, rispettasse i requisiti di professionalità esigibili per la valutazione delle offerte nelle procedure di gara.

Il Collegio dopo aver ritenuto infondata la censura relativa all'assenza di specifica professionalità dei componenti della Commissione che, se pur in possesso di laurea in giurisprudenza ed informatica, presentavano comunque competenze adeguate rispetto alla materia oggetto di gara (Servizio di gestione Asilo nido), ha poi dovuto valutare la eventuale sussistenza di causa di incompatibilità tra i medesimi commissari.

Il ricorrente aveva al riguardo dedotto che la carica di uno dei componenti della Commissione, in quanto responsabile dell'ufficio servizi sociali e quindi chiamato a svolgere funzioni amministrative relative al contratto in affidamento, era, per tale motivo, incompatibile con l'incarico di commissario di gara, ai sensi dell'art. 84, comma 4 del vecchio Codice appalti.

Il Collegio ha ritenuto infondata anche tale censura in quanto ha valutato che l'art. 84, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006, nella parte in cui dispone che i componenti delle commissioni di gara pubblica, diversi dal Presidente, non devono aver svolto né possono svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto oggetto della gara ad essi affidata, si riferisce esclusivamente a soggetti che abbiano svolto incarichi relativi al medesimo appalto e ha osservato che l'incompatibilità non può estendersi anche a funzionari della stazione appaltante che, pur se titolari di competenza nel settore, come nel caso in esame, abbiano svolto incarichi (amministrativi o tecnici) non relativi allo specifico appalto ( Cfr. TAR Toscana, Sez. I, 05 maggio 2016, n. 787).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.