Centrale unica di committenza: riparto di compiti con i Comuni aderenti

Redazione Scientifica
27 Gennaio 2017

In presenza di una convenzione fra diversi Comuni che regola «la gestione in forma associata dei compiti e delle attività connesse...
In presenza di una convenzione fra diversi Comuni che regola «la gestione in forma associata dei compiti e delle attività connesse in materia di gara per l'affidamento dei lavori e per le acquisizioni di beni e servizi di competenza dei Comuni associati», prevedendo che la Centrale gestisca tutto il procedimento di gara sino all'aggiudicazione provvisoria, alla redazione dei verbali di gara ed alla verifica dell'anomalia dell'offerta, mentre residua al Comune interessato la pubblicazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto, è illegittima la procedura di gara nella quale il disciplinare di gara e il capitolato speciale sono stati adottati, anziché dalla C.U.C., dal Comune, che ha anche nominato la Commissione giudicatrice. È interesse del concorrente ammesso alla procedura contestare, sia pure in via subordinata e al solo fine di ottenere la demolizione della gara, il mancato rispetto della convenzione, avendo egli interesse alla valutazione della propria offerta da parte di soggetto correttamente nominato.

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