Redazione Scientifica
27 Marzo 2017

Il CGA ha chiarito che se è vero che la Corte di Giustizia effettivamente ha da tempo riconosciuto che...

Il CGA ha chiarito che se è vero che la Corte di Giustizia effettivamente ha da tempo riconosciuto che anche le decisioni della Commissione UE-come quella qui invocata- testualmente indirizzate ai soli Stati membri siano suscettibili, ricorrendone i presupposti, di vedersi riconosciuta un'efficacia c.d. diretta, invocabile, come tale, da ogni altro soggetto interessato (cfr. C.G. U.E. 6 ottobre 1970, causa 9/1970, Grad), è anche vero che da tale principio non consegue automaticamente l'obbligo per il Giudice dello Stato membro di disapplicare la previsione della lex specialis (secondo la quale i “I prodotti farmaceutici devono essere conformi alla normativa in vigore in ordine alle caratteristiche per l'immissione in commercio”). In altri termini, in mancanza di impugnazione di tale previsione della lex specialis è sufficiente che il farmaco oggetto della fornitura sia in possesso dell'autorizzazione dell'AIFA vigente al momento della gara e non alle conformazioni richieste dalla decisione della Commissione UE del 16 dicembre 2014, assunta ai sensi dell'art. 34, par. 1, della direttiva 2001/83/CE, al momento della gara non ancora attuata dall'Italia.

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