Esclusione dell’accesso agli atti di una procedura di gara indetta dagli enti aggiudicatori dei settori speciali
27 Marzo 2017
Secondo l'art. 22, comma 1, lett. e) l. n. 241 del 1990 per “pubblica amministrazione”, nei cui confronti è esercitabile il diritto di accesso, debbono intendersi “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”. Pertanto, l'accesso nei confronti dei soggetti di diritto privato, quale è nella fattispecie ENI S.p.A., può essere esercitato solo limitatamente all'attività di pubblico interesse esercitata dall'ente (nel caso di specie, la procedura di gara in relazione alla quale è stata avanzata domanda di accesso agli atti non ha ad oggetto un'attività strumentale all'esercizio di un servizio pubblico e, pertanto, è estranea all'ambito applicativo del d.lgs. n. 163 del 2006 ed è regolata da norme di diritto privato, con la conseguenza che è stata ritenuta esclusa dall'accesso agli atti). |