Produzione di campioni dei beni da fornire e modalità di esame

Redazione Scientifica
27 Aprile 2016

Negli appalti pubblici di forniture, giusta la previsione di cui all'art. 42, comma 1, lett. l) c.c.p., la campionatura del prodotto...

Negli appalti pubblici di forniture, giusta la previsione di cui all'art. 42, comma 1, lett. l), c.c.p., la campionatura del prodotto che si intende fornire non rappresenta un elemento costitutivo dell'offerta tecnica ma semplicemente un elemento dimostrativo dell'offerta stessa, avente la funzione di consentire all'Amministrazione di saggiare e di toccare con mano la bontà tecnica del prodotto offerto, anche nel caso in cui la lex specialis preveda che la campionatura sia oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice;

Ai sensi dell'art. 42 c.c.p. la campionatura del prodotto richiesta a corredo dell'offerta ha la precipua funzione di fornire la "dimostrazione delle capacità tecniche dei contraenti" attraverso la "produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire”.

Negli appalti pubblici di forniture, giusta la previsione di cui all'art. 42, comma 1, lett. l), c.c.p., la campionatura del prodotto non rappresenta un elemento costitutivo dell'offerta tecnica avendo la funzione di fornire la dimostrazione delle capacità tecniche dei contraenti, ragion per cui, non essendo assimilabile alla documentazione inerente all'offerta tecnica, non deve essere necessariamente esaminata in seduta pubblica;

La campionatura ha una funzione meramente esemplificativa delle caratteristiche dell'offerta, per cui non vi è alcuna esigenza di par condicio tra i concorrenti, né alcun interesse pubblico alla imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, che ne giustifichi l'apertura in seduta pubblica.

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